Un po’ di chiarezza sui termini “disoccupato” e “inoccupato”


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In base al D.Lgs 297/2002, lo “stato di disoccupazione” è dato da queste condizioni:

  1. essere privo di lavoro;
  2. essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa;
  3. avere concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti ;

Questa definizione vale a tutti gli effetti quindi, per tutti i lavoratori, compresi i portatori di disabilità o altri interessati da normativa speciale.

È importante conoscere le differenze tra:

  • “disoccupato” ossia colui che ha avuto esperienze di lavoro in passato;
  • “disoccupato di lunga durata”, colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
  • “inoccupato”, colui che non ha mai avuto esperienze di lavoro;
  •  “inoccupato di lunga durata”, colui che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sia alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane;

È giovane colui che ha un’età tra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni se in possesso di diploma universitario.

Il provvedimento (D.Lgs 297/2002) approvato dal Consiglio dei ministri abolisce le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali, che vengono sostituite da un elenco anagrafico nazionale (Decreto Ministeriale 30 maggio 2001), che contiene i dati relativi alle esperienze professionali e formative, nonché alla disponibilità espressa dal lavoratore.(art. 2).

In tale elenco non ha più alcuna importanza la data di iscrizione.

Per ottenere l’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori e quindi lo status di disoccupato, occorre presentare personalmente al Centro per l’Impiego una dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un’attività lavorativa.
 


Fonte: SardegnaLavoro


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