In base al D.Lgs 297/2002, lo “stato di disoccupazione” è dato da queste condizioni:
- essere privo di lavoro;
- essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa;
- avere concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti ;
Questa definizione vale a tutti gli effetti quindi, per tutti i lavoratori, compresi i portatori di disabilità o altri interessati da normativa speciale.
È importante conoscere le differenze tra:
- “disoccupato” ossia colui che ha avuto esperienze di lavoro in passato;
- “disoccupato di lunga durata”, colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
- “inoccupato”, colui che non ha mai avuto esperienze di lavoro;
- “inoccupato di lunga durata”, colui che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sia alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane;
È giovane colui che ha un’età tra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni se in possesso di diploma universitario.
Il provvedimento (D.Lgs 297/2002) approvato dal Consiglio dei ministri abolisce le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali, che vengono sostituite da un elenco anagrafico nazionale (Decreto Ministeriale 30 maggio 2001), che contiene i dati relativi alle esperienze professionali e formative, nonché alla disponibilità espressa dal lavoratore.(art. 2).
In tale elenco non ha più alcuna importanza la data di iscrizione.
Per ottenere l’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori e quindi lo status di disoccupato, occorre presentare personalmente al Centro per l’Impiego una dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un’attività lavorativa.
Fonte: SardegnaLavoro